Art. 4.
(Persone fisiche a rischio e loro doveri
in materia di sicurezza anticrimine).

      1. Ogni persona, nel momento in cui ha fondati sospetti che qualcuno intende commettere un reato contro la persona o contro il patrimonio, ai danni della persona stessa, dei suoi congiunti o di chiunque altro, ha il dovere di informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza, fornendo le motivazioni che hanno originato i sospetti.
      2. L'autorità di pubblica sicurezza che riceve le informazioni di cui al comma 1 verbalizza la segnalazione e le relative motivazioni, rilascia copia della medesima al soggetto segnalante e pone in atto tutte le iniziative volte a prevenire, contrastare o reprimere il reato, conformemente alla gravità dello stesso e alle ragionevoli probabilità che esso sia commesso, tenuto conto delle motivazioni ricevute e delle risultanze dell'attività investigativa eventualmente posta in atto.
      3. L'autorità di pubblica sicurezza, a seguito delle informazioni di cui al comma 1 o di propria iniziativa, può chiedere a una o più persone di attenersi o di sottostare per un periodo di tempo limitato a particolari procedure cautelative. La richiesta, formulata per iscritto, deve indicare tempi e modi delle procedure cautelative, che non devono comportare oneri per i soggetti destinatari del provvedimento.
      4. In aggiunta a quanto richiesto dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi del comma 3 o anche in assenza di specifici sospetti e conseguenti indicazioni dell'autorità, ogni persona è libera di fare ricorso alle attività di sicurezza svolte da soggetti privati disciplinate dalla presente legge.
      5. Il Ministero dell'interno, tramite l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza individuale del Dipartimento della pubblica

 

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sicurezza e con la collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, determina e aggiorna costantemente l'elenco delle persone da considerare permanentemente a rischio per l'attività o la professione svolta o per il patrimonio legittimamente posseduto. Il Ministero dell'interno informa gli interessati dell'avvenuta iscrizione nell'elenco, stabilisce le misure protettive di intesa con i medesimi, sentita eventualmente la commissione, formalizza per iscritto le misure protettive stabilite e rilascia copia delle decisioni assunte ai soggetti interessati. Le misure protettive stabilite non devono comportare oneri per gli interessati, a meno che gli stessi, in sede di formulazione della decisione, abbiano volontariamente optato a favore di misure per la prevenzione del crimine fornite da privati e disciplinate dalla presente legge.